Bestiario – 13 – Brexit, UK e l’obbligo di fare il parmigiano con latte in polvere

di Mario Giardini

A Bruxelles tutti citano il famigerato articolo 50 del Trattato sul Funzionamento della UE. Che nome, eh? (Questa doveva essere la Costituzione Europea, ma gli elettori l’hanno bocciata). Tutti fanno a gara a dire alla GB di levarsi dagli zebedei il più in fretta possibile.

Ma come vedete, non è fissato un termine per la comunicazione di recessione. Eppure, perfino una sconosciuta ministra svedese ha rincarato la dose: “Fuori, che abbiamo molto da fare per mettere a ri-funzionare la UE”.

Perché questa fretta? Semplice. Un negoziato lungo, come previsto dall’art. 50, rischia di risvegliare il mai sopito spirito anti-europeo di tanti paesi. Insomma, una semplice misura di profilassi per evitare il contagio, e la conseguente epidemia.

Non ho letto, ma forse è colpa mia, di nessun pezzo grosso, medio o piccolo dell’establishment bruxelliano, che abbia espresso l’intenzione di voler comprendere le ragioni del perché i cittadini europei ce l’hanno con la UE e ciò che è diventata.

Ultimo esempio di prevaricazione incomprensibile: l’ingiunzione all’Italia di togliere il divieto di fabbricare i formaggi con il latte in polvere.

Ve lo immaginate il parmigiano fatto con latte in polvere? Ecco, appunto.

Questa è l’UE: un’accozzaglia di burocrati spesso ignoranti, sempre arroganti, che ti entrano in casa, e ti ordinano di stravolgere ciò che hai imparato a fare da secoli.

Invece di dedicarsi solo agli standards comuni sugli aspetti sanitari, ad esempio, si trasformano in esperti di come e con cosa si fanno i formaggi.

Perfetti, in rotta verso l’iceberg.

Allegato, art. 50.

Articolo 50

  1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.
  2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. IT 30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/43
  3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.
  4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

  1. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49.
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